Art. 1 Denominazione e scopo
- Sotto la denominazione “BISSONE UNITA” è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero con sede a Bissone.
- BISSONE UNITA ha lo scopo di promuovere e salvaguardare al meglio gli interessi del Comune di Bissone tramite una gestione della cosa pubblica all’insegna della correttezza e del rispetto delle leggi.
- Essa adempie ai suoi scopi elaborando un programma di indirizzi generali e di attività, collaborando con tutti i gruppi e le persone interessate.
- BISSONE UNITA è un’associazione apartitica e aconfessionale. Essa può collaborare con i partiti e i gruppi politici che ne condividono scopo e obbiettivi.
- In occasione delle elezioni politiche, e della relativa campagna elettorale, la denominazione BISSONE UNITA può essere accompagnata dai nomi o dalle sigle di eventuali partiti o gruppi politici che la sostengono.
Art. 2 Adesione
Possono far parte dell’Associazione tutte le cittadine e tutti i cittadini residenti nel Comune di Bissone che hanno compiuto il 16esimo anno di età e che condividono ideali e principi di BISSONE UNITA.
Fanno in ogni caso parte dell’Associazione i candidati eletti sulle liste di BISSONE UNITA e coloro i quali ricoprono cariche su designazione dell’Associazione.
Art. 3 Organizzazione
Gli organi di BISSONE UNITA sono:
- a) l’Assemblea;
- b) il Comitato;
- c) l’Ufficio di
Art. 4 L’Assemblea
- L’Assemblea si compone degli aderenti a BISSONE UNITA. Essa si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria, di norma nel corso del mese di novembre. Un’assemblea straordinaria può essere convocata, su richiesta, da parte di aderenti rappresentanti almeno 1/5 dei voti ottenuti da BISSONE UNITA nella precedente elezione del Consiglio comunale, come pure su iniziativa del Comitato. La convocazione avviene in tutti i casi mediante circolare a tutti fuochi o, in alternativa, con mediante pubblicazione sull’apposito sito web dell’Associazione.
- In occasione dell’Assemblea ordinaria i presenti vengono informati sulla situazione politica comunale e sull’attività svolta nei consessi politici.
- Sono di competenza dell’Assemblea:
- a) l’esame e l’approvazione dell’attività di BISSONE UNITA; b) l’approvazione dei conti;
- c) l’approvazione dello statuto e di eventuali modifiche dello stesso;
- d) la nomina del Presidente, del Comitato (fatta eccezione per i membri di diritto) e dell’Ufficio di revisione;
- e) la decisione, in via definitiva, sul ricorso presentato contro una sanzione pronunciata dal Comitato;
f) la decisione di sciogliere l’Associazione.
- Le nomine avvengono ogni 4 anni entro il 30 novembre dell’anno del rinnovo dei poteri comunali.
- Un’assemblea regolarmente convocata è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono prese a semplice maggioranza dei presenti.
- L’Assemblea può deliberare unicamente sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno indicato nella convocazione. Eventuali richieste di trattande da inserire all’ordine del giorno devono pervenire al comitato almeno 10 prima della data dell’assemblea. Per l’inserimento seduta stante di ulteriori trattande all’ordine del giorno è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Art. 5 Il Comitato
- Il Comitato si compone di un numero dispari, ritenuto un minino di 3 e un massimo di 7 membri, incluso il Presidente. I Municipali in carica, eletti sulle liste di BISSONE UNITA, sono membri di diritto del Comitato mentre gli altri sono eletti dall’Assemblea.
- Il Comitato si riunisce ogni qualvolta ritenuto necessario.
- Il Comitato è l’organo responsabile dell’azione politica di BISSONE UNITA e in particolare sono di sua competenza:
- a) l’indirizzo politico e l’organizzazione generale di BISSONE UNITA;
- b) il promovimento e il coordinamento dell’attività di BISSONE UNITA;
- c) l’allestimento del programma partitico comunale e la verifica della sua esecuzione;
- d) l’organizzazione della campagna elettorale;
- e) il disbrigo degli affari correnti e l’esecuzione delle decisioni assembleari;
- f) la designazione, al proprio interno, di un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere;
- g) la designazione dei candidati per l’elezione del Municipio e del Consiglio comunale;
- h) l’istituzione di eventuali commissioni consultive;
- i) la designazione del recapito dell’Associazione, di regola presso il domicilio del Segretario;
- j) ogni altra decisione che non è esplicitamente riservata alla competenza di un altro
- Il Comitato può deliberare solo alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Art. 6 L’Ufficio di revisione
L’Ufficio di revisione si compone di uno o due membri, nominati dall’Assemblea, che stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili. Esso esamina una volta all’anno i conti dell’Associazione e presentando il proprio rapporto.
Art. 7 Finanziamento
- BISSONE UNITA assicura il finanziamento della propria attività tramite il contributo del Comune di Bissone, i contributi di eventuali partiti e gruppi politici che la sostengono, i contributi dei suoi rappresentanti negli organi dell’Associazione, dei suoi aderenti e simpatizzanti, nonché tramite l’organizzazione di attività.
- Chi ricopre, su designazione dell’Associazione, cariche retribuite è di principio tenuto al versamento di un contributo annuo personale.
Art. 8 Obbligo di presenza
Gli aderenti a BISSONE UNITA con cariche elettive o altrimenti previste dal presente Statuto sono tenuti a presenziare regolarmente alle sedute degli organi ed organismi di cui fanno parte.
Art. 9 Sanzioni
- Gli aderenti a BISSONE UNITA che violano le disposizioni statutarie o le decisioni adottate dagli organi dell’Associazione possono essere sanzionati con a) l’ammonimento
- b) la sospensione dall’attività di BISSONE UNITA per una durata fino a 6 mesi
- c) la decadenza dalle cariche di BISSONE UNITA
- d) l’espulsione da BISSONE
- La sanzione è pronunciata dal Comitato.
- Contro la decisione del Comitato è data facoltà di ricorso all’Assemblea entro 30 giorni dalla notifica. La decisione dell’Assemblea è definitiva.
- I comportamenti e/o la situazione personale di membri con cariche elettive o altrimenti previste dal presente Statuto che ledono l’immagine di BISSONE UNITA sono sanzionati con l’espulsione.
Art. 10 Diritto di firma
L’Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente con un altro membro del Comitato. Eventuali deleghe possono essere concesse mediante decisione del Comitato.
Art. 11 Responsabilità
- Gli impegni dell’Associazione verso terzi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.
- È esclusa la responsabilità personale dei soci per i debiti dell’Associazione.
Art. 12 Scioglimento
- Lo scioglimento dell’Associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall’assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
- Gli attivi dell’Associazione, una volta estinti i debiti, saranno devoluti in beneficenza.
Art. 13 Norme sussidiarie
- Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del diritto svizzero.
- Proposte di modifica del presente Statuto devono pervenire al Presidente entro un mese prima della data di un’Assemblea ordinaria o straordinaria. Affinché la modifica dello statuto sia valida occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti all’Assemblea.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea generale del 15.11.2021, entra immediatamente in vigore. Sono abrogati il precedente statuto e ogni altra disposizione contraria.